[1]ARTICOLO VIII

[2]I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali. II presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.

[3]Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza.

[4]La denuncia dell'Accordo non influira' sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita' dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario.

[5]In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[6]Fatto a ROMA il giorno 3 del mese di marzo dell'anno 1999 in due originali nelle lingue italiana e kirghiza, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[7]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA KIRGHIZA

[8]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 16 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-02;41~accordo-artviii · fonte su Normattiva