[1]del mandato e retribuzione dei membri dell'Organo

[2]1. Il mandato dei membri dell'Organo e' di tre anni ed e' rinnovabile. 2. Il mandato di ciascun membro dell'Organo termina la vigilia della prima seduta dell'Organo alla quale il suo successore ha diritto di partecipare. 3. Un membro dell'Organo che sia stato assente per tre sessioni consecutive sara' considerato dimissionario. 4. Il Consiglio puo', su raccomandazione dell'Organo, destituire un membro dell'Organo che non soddisfi piu' le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di otto membri dell'Organo. 5. Quando il seggio di un membro dell'Organo si rende vacante nel corso del mandato del suo titolare, il Consiglio provvede a tale vacanza eleggendo un altro membro appena possibile per il resto della durata del mandato, in conformita' con le disposizioni applicabili dell'articolo 9. 6. I membri dell'Organo ricevono una remunerazione appropriata il cui ammontare e' fissato dall'Assemblea generale.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art10 · fonte su Normattiva