Art. 3 (Protocollo)
[1]all'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica
[2]L'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. I membri dell'Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili. 4. Il Consiglio puo' su raccomandazione dell'Organo destituire un membro dell'Organo che non soddisfi piu' le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell'Organo.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
