[1]all'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica

[2]L'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. I membri dell'Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili. 4. Il Consiglio puo' su raccomandazione dell'Organo destituire un membro dell'Organo che non soddisfi piu' le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell'Organo.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art3 · fonte su Normattiva