1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione al presente protocollo, avanzare una riserva su qualsiasi emendamento che esso contiene diverso dagli emendamenti all'articolo 2, paragrafi 6 e 7 (articolo 1 del presente protocollo), articolo 9, paragrafi 1, 4 e 5 (articolo 2 del presente protocollo), articolo 10, paragrafi 1 e 4 (articolo 3 del presente protocollo), articolo 11 (articolo 4 del presente protocollo), articolo 14-bis (articolo 7 del presente protocollo), articolo 16 (articolo 8 del presente protocollo), articolo 22 (articolo 12 del presente protocollo), articolo 35 (articolo 13 del presente Protocollo), articolo 36, paragrafo 1, comma (b) (articolo 14 del presente protocollo), articolo 31 (articolo 15 del presente protocollo) e articolo 38-bis (articolo 16 del presente protocollo). 2. Lo Stato che avra' avanzato delle riserve potra' in qualsiasi momento e per mezzo di notifica scritta sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art21 · fonte su Normattiva