[1]1. Le Parti disporranno che la fabbricazione degli stupefacenti venga effettuata dietro rilascio di licenza, salvo che detta fabbricazione venga effettuata da una o piu' aziende di Stato.

[2]2. Le Parti:

  • a)eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano alla fabbricazione degli stupefacenti o vi concorrono;
  • b)sottoporranno ad un regime di concessione di licenza gli stabilimenti ed i locali in cui si puo' effettuare la fabbricazione;
  • c)esigeranno che i produttori di stupefacenti titolari di una licenza si muniscano di permessi periodici che specifichino le categorie e le quantita' di stupefacenti che avranno diritto di fabbricare. Tuttavia per i preparati non sara' necessario un permesso periodico. 3. Le Parti dovranno vietare l'accumulo, da parte dei produttori di stupefacenti, di quantita' di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art29 · fonte su Normattiva