[1]1. Le Parti disporranno che la fabbricazione degli stupefacenti venga effettuata dietro rilascio di licenza, salvo che detta fabbricazione venga effettuata da una o piu' aziende di Stato.
[2]2. Le Parti:
- a)eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano alla fabbricazione degli stupefacenti o vi concorrono;
- b)sottoporranno ad un regime di concessione di licenza gli stabilimenti ed i locali in cui si puo' effettuare la fabbricazione;
- c)esigeranno che i produttori di stupefacenti titolari di una licenza si muniscano di permessi periodici che specifichino le categorie e le quantita' di stupefacenti che avranno diritto di fabbricare. Tuttavia per i preparati non sara' necessario un permesso periodico. 3. Le Parti dovranno vietare l'accumulo, da parte dei produttori di stupefacenti, di quantita' di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
