[1]e distribuzione
[2]1. a) Le Parti esigeranno che il commercio e la distribuzione degli stupefacenti siano effettuati dietro licenza, salvo che tale commercio o distribuzione non siano effettuati da una o piu' aziende di Stato.
- b)Le Parti:
- i)eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono al commercio o alla distribuzione degli stupefacenti;
- ii)sottoporranno ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali si puo' effettuare detto commercio e distribuzione. Tuttavia per i preparati non sara' necessariamente richiesta una licenza.
- c)Le disposizioni di cui ai commi a) e b) relative al sistema delle licenze non si applicheranno necessariamente alle persone debitamente autorizzate a svolgere attivita' terapeutiche e scientifiche, e che agiscano nell'esercizio di tali funzioni.
[3]2. Inoltre le Parti:
- a)impediranno l'accumulo, da parte dei commercianti, dei distributori, delle aziende di Stato, o delle predette persone debitamente autorizzate, di quantita' di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato;
- b)i) esigeranno che gli stupefacenti vengano forniti o distribuiti ai privati solo dietro presentazione di ricetta medica. Questa disposizione non e' necessariamente applicabile agli stupefacenti che i privati possono legalmente ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare in occasione dell'esercizio debitamente autorizzato della loro attivita' terapeutica;
- ii)se le Parti ritengono necessarie ed opportune tali misure, esigeranno che le ricette mediche le quali prescrivono gli stupefacenti di cui alla tabella I siano compilate su moduli ufficiali che saranno forniti, sotto forma di blocchetto a madre e figlia, dalle autorita' amministrative competenti o dagli ordini professionali autorizzati. 3. E' auspicabile che le Parti esigano che le offerte di vendita scritte o stampate riguardanti gli stupefacenti, gli annunci pubblicitari di qualunque natura e le indicazioni descrittive relative agli stupefacenti e utilizzate a scopi commerciali, le confezioni contenenti gli stupefacenti e le etichette con le quali gli stupefacenti sono messi in vendita, portino la comune denominazione internazionale comunicata dall'Organizzazione mondiale della sanita'. 4. Se una Parte ritiene che tale misura e' necessaria ed opportuna, esigera' che qualunque confezione contenente uno stupefacente sia contrassegnata da un doppio filo rosso ben visibile. Il pacco con il quale tale confezione viene spedita non dovra' essere contrassegnato da questo doppio filo rosso. 5. Le Parti esigeranno che l'etichetta con la quale una droga viene messa in vendita indichi il nome dello stupefacente o degli stupefacenti che contiene, il loro peso o la loro percentuale. L'obbligo di indicare sulla etichetta queste specificazioni potra' non essere applicato a uno stupefacente distribuito ad un privato dietro prescrizione medica. 6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 non verranno necessariamente applicate al commercio al dettaglio ne' alla distribuzione al dettaglio degli stupefacenti di cui alla tabella II.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
