[1]della cannabis
[2]1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di cannabis per la produzione di cannabis o della resina della cannabis dovra' applicare il regime di controllo previsto dall'articolo 23 per quel che e' disposto per il controllo del papavero da oppio. 2. La presente convenzione non verra' applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura. 3. Le Parti adotteranno le misure che appariranno necessarie per impedire l'utilizzazione non consentita delle foglie della pianta di cannabis o il loro traffico illecito.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
