CON IL TRATTATO DELLA CARTA DELL'ENERGIA 1. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente protocollo e le disposizioni del Trattato sulla Carta dell'energia, prevalgono le disposizioni del Trattato sulla Carta dell'energia, nella misura del contrasto. 2. L'articolo 10, paragrafo 1 e l'articolo 12, paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle votazioni nell'ambito della Conferenza della Carta su emendamenti al presente protocollo che assegnano compiti e funzioni alla Conferenza della Carta o al Segretariato la cui fissazione e' prevista nel Trattato sulla Carta dell'energia.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~protocollo-art13 · fonte su Normattiva