[1]Transito
[2]Le Parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, in conformita' al principio della liberta' di transito, all'articolo V, paragrafi 2, 4 e 5, del GATT 1994 e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del trattato sulla Carta dell'energia del 1994, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
