[1]Transito

[2]Le Parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, in conformita' al principio della liberta' di transito, all'articolo V, paragrafi 2, 4 e 5, del GATT 1994 e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del trattato sulla Carta dell'energia del 1994, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art272 · fonte su Normattiva