E' convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma: "Il periodo minimo di invecchiamento dell'acquavite di vino posta in commercio con denominazione brandy, stabilito dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nel comma aggiunto con l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e' ridotto ad un anno". All'articolo 3, primo comma, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono aggiunte le parole: "nonche' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162".

Testo vigente dal 14 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1039~artunico · fonte su Normattiva