[1]Articolo VI

[2]Competenza giudiziaria

[3]1. L'eccezione tratta dall'esistenza di una0 Convenzione d'arbitrato e proposta dinanzi al tribunale giudiziario investito da una delle Parti alla Convenzione di arbitrato, deve essere sollevata dal convenuto sotto pena e di preclusione prima oppure al momento della presentazione delle sue difese di merito secondo che la legge del tribunale investito consideri l'eccezione di incompetenza come una questione di procedura o di merito.

[4]2. I tribunali degli Stati contraenti, qualora abbiano a pronunciarsi sull'esistenza o la validita' di una Convenzione d'arbitrato, giudicheranno, per quel che riguarda la capacita' delle Parti, secondo la legge loro applicabile e per quel che riguarda le altre questioni:

  • a)secondo la legge alla quale le Parti hanno sottoposto la convenzione di arbitrato;
  • b)in mancanza di una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese nel quale la sentenza deve essere resa;
  • c)in mancanza di indicazione circa la legge alla quale le Parti hanno sottoposto la Convenzione, e se al momento della proposizione della questione innanzi ad un tribunale giudiziario non e' possibile prevedere quale sara' il paese, dove la sentenza dovra' essere resa, secondo la legge indicata dalle regole di conflitto del tribunale investito.

[5]Il giudice investito potra' non riconoscere la Convenzione d'arbitrato qualora secondo la legge del Loro la controversia in questione non possa essere sottoposta all'arbitrato.

[6]3. Qualora, prima di qualsiasi ricorso ad un tribunale giudiziario, una procedura di arbitrato sia stata introdotta, i tribunali giudiziari degli Stati contraenti, investiti successivamente di un'istanza sulla medesima vertenza tra le stesse Parti oppure di un'istanza sulla constatazione dell'inesistenza, della nullita' o della caducita' della convenzione d'arbitrato, si asterranno, salvo gravi motivi, dal pronunciarsi sulla competenza dell'arbitro fino alla pronuncia della sentenza arbitrale.

[7]4. Una domanda di misure provvisorie o cautelari indirizzata ad una autorita' giudiziaria non deve essere considerata come incompatibile con la convenzione di arbitrato, ne' come una proposizione in merito, della causa, al tribunale giudiziario.

Testo vigente dal 6 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;418~artvi · fonte su Normattiva