una delle parti alla controversia non compare dinanzi al Tribunale arbitrale o non assume la propria difesa nel procedimento, l'altra Parte puo' chiedere al Tribunale di continuare la procedura e di prounciare il lodo arbitrale: L'assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituira' un ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso e' fondato sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~annesso-ii-parte-i-art13 · fonte su Normattiva