(1) Il Tribunale e' giudice della propria competenza. (2) Ogni eccezione di competenza sollevata da una delle parti e fondata sul motivo che la controversia non rientra nella competenza del Centro o, per una qualsiasi altra ragione, in quella del Tribunale, deve essere esaminata dal Tribunale, che decide se essa debba essere trattata come questione pregiudiziale o se il suo esame vada fatto congiuntamente a quello delle questioni di merito.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
