Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965
Art. 21 (Convenzione)
Ciascuno Stato contraente notifichera' al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi al momento del proprio strumento di ratifica o d'adesione, o successivamente:
- a)la designazione delle autorita' previste dagli articoli 2 e 18,
- b)la designazione delle autorita' competenti a redigere l'attestazione prevista dall'articolo 6,
- c)la designazione dell'autorita' competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo l'articolo 9. Notifichera', se del caso, alle stesse condizioni:
- a)la propria opposizione alla adozione delle vie di trasmissione previste dagli articoli 8 e 10,
- b)la dichiarazione prevista dall'articolo 15, comma 2, e dall'articolo 16, comma 3,
- c)ogni modifica delle designazioni, dell'opposizione e delle dichiarazioni di cui sopra.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
