Ciascuno Stato contraente notifichera' al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi al momento del proprio strumento di ratifica o d'adesione, o successivamente:

  • a)la designazione delle autorita' previste dagli articoli 2 e 18,
  • b)la designazione delle autorita' competenti a redigere l'attestazione prevista dall'articolo 6,
  • c)la designazione dell'autorita' competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo l'articolo 9. Notifichera', se del caso, alle stesse condizioni:
  • a)la propria opposizione alla adozione delle vie di trasmissione previste dagli articoli 8 e 10,
  • b)la dichiarazione prevista dall'articolo 15, comma 2, e dall'articolo 16, comma 3,
  • c)ogni modifica delle designazioni, dell'opposizione e delle dichiarazioni di cui sopra.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art21 · fonte su Normattiva