[1]DOMANDE DI RIMBORSO

[2]1. Le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato nella misura in cui il diritto di riscuotere tali imposte e' limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Detta richiesta, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione italiana, deve essere corredata da un attestato ufficiale dell'autorita' competente del Canada certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione. 2. Le autorita' competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla seguente Convenzione.

Testo vigente dal 14 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;42~convenzione-art27 · fonte su Normattiva