[1]ENTRATA IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) in Canada (i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non residenti o iscritte a loro credito il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica; e (ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica; (b) in Italia con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, si applicheranno il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno dello scambio degli strumenti di ratifica. 4. Le disposizioni della Convenzione tra il Canada e l'Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali firmata a Toronto il 17 novembre 1977, come modificata dal Protocollo firmato a Ottawa il 20 marzo 1989, cessera' di avere effetto con riferimento alle imposte alle quali, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2, si applica la presente Convenzione. 5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, nel caso in cui una disposizione della Convenzione del 1977, come modificata dal Protocollo del 1989, prevedeva uno sgravio d'imposta maggiore, tale disposizione continuera' ad avere effetto: (a) in Canada (i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non residenti o iscritte a loro credito il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; e (ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che terminano il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; (b) in Italia con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che terminano il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Testo vigente dal 14 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;42~convenzione-art28 · fonte su Normattiva