[1]Settori di cooperazione

[2]1. Le parti convengono di cooperare principalmente nei settori di cui ai titoli da I a VI della presente parte. 2. Le parti convengono che le azioni di cooperazione da definire comprendono i seguenti elementi quali vettori orizzontali e strategici di sviluppo:

  • a)sviluppo sostenibile;
  • b)diritti umani e buon governo;
  • c)sostenibilita' ambientale;
  • d)prevenzione delle catastrofi;
  • e)prospettiva di genere;
  • f)persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita';
  • g)sviluppo delle capacita' nazionali; e
  • h)gestione della conoscenza.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art20 · fonte su Normattiva