[1]Persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita'

[2]1. Le parti convengono che la cooperazione a favore delle persone vulnerabili privilegia le misure, ivi compresi politiche e progetti innovativi, che coinvolgono le persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita'. Tale cooperazione dev'essere intesa a promuovere lo sviluppo umano, migliorare le condizioni di vita e favorire la completa integrazione di queste persone nella societa'. 2. La cooperazione comprende lo scambio di esperienze sulla tutela dei diritti umani, la promozione e l'attuazione di politiche volte a garantire pari opportunita' alle persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita', la creazione di opportunita' economiche e la promozione di politiche sociali specifiche intese a sviluppare le capacita' umane attraverso l'istruzione e la formazione, l'accesso a servizi sociali di base, alle reti di sicurezza sociale e alla giustizia, rivolgendo particolare attenzione, tra l'altro, alle persone con disabilita' e alle loro famiglie, ai bambini e agli anziani.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art43 · fonte su Normattiva