[1]Prospettiva di genere

[2]1. Le parti convengono che la cooperazione contribuisca a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi volti a garantire, migliorare ed estendere la partecipazione paritaria alla vita politica, economica, sociale e culturale e le pari opportunita' tra uomini e donne in tale ambito, soprattutto ai fini di un'efficace attuazione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino. Se del caso, vengono avviate azioni positive a favore delle donne. 2. La cooperazione promuove l'integrazione della prospettiva di genere in tutti gli ambiti pertinenti, ivi compresi le politiche pubbliche, le strategie e le azioni di sviluppo e gli indicatori destinati a misurarne l'impatto. 3. La cooperazione contribuisce inoltre ad agevolare la parita' di accesso di uomini e donne a tutti i servizi e a tutte le risorse che consentono loro di esercitare appieno i propri diritti fondamentali, ad esempio nei seguenti ambiti: istruzione, salute, formazione professionale, opportunita' di lavoro, processi di adozione di decisioni politiche, strutture di governance e imprese private. 4. E' rivolta particolare attenzione ai programmi intesi a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art44 · fonte su Normattiva