[1]Cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione

[2]1. Le parti mirano a sviluppare, nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, capacita' che abbraccino tutte le attivita' che rientrano nei meccanismi o negli accordi di cooperazione esistenti di reciproco interesse. A tal fine, le parti promuovono lo scambio di informazioni, la partecipazione dei propri organismi di ricerca e lo sviluppo tecnologico riguardo alle seguenti attivita' di cooperazione, nel rispetto delle proprie norme interne:

  • a)scambio di informazioni sulle rispettive politiche nei settori della scienza e della tecnologia;
  • b)attivita' congiunte di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologie e di know-how, anche per quanto riguarda l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. E' rivolta particolare attenzione allo sviluppo del potenziale umano quale base duratura dell'eccellenza scientifica e tecnologica e all'instaurazione di solidi legami tra le comunita' scientifiche e tecnologiche delle parti a livello interno e regionale. A tal fine, sono promossi gli scambi di ricercatori e delle migliori prassi in materia di progetti di ricerca. 3. I centri di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e altre parti interessate situate nell'Unione europea e a Cuba partecipano, se del caso, alla cooperazione nei settori scientifico, tecnologico e della ricerca. 4. Le parti convengono di ricorrere a tutti gli strumenti che consentono di aumentare il numero di professionisti altamente qualificati e di migliorarne le capacita', anche attraverso la formazione, la ricerca collaborativa, le borse di studio e gli scambi. 5. Le parti promuovono la partecipazione dei propri organismi ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte per conseguire un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa conformemente alle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione di organismi di paesi terzi.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art52 · fonte su Normattiva