[1]Turismo sostenibile
[2]1. Le parti riconoscono l'importanza del turismo per lo sviluppo sociale ed economico delle comunita' locali e prendono atto che entrambe le regioni dispongono di grandi potenzialita' economiche per sviluppare imprese in questo settore. 2. A tal fine, convengono di collaborare per promuovere il turismo sostenibile, soprattutto per favorire:
- a)l'elaborazione di politiche in grado di massimizzare i vantaggi socioeconomici del turismo;
- b)la creazione e il consolidamento di prodotti turistici mediante la fornitura di servizi non finanziari, formazione, assistenza e servizi tecnici;
- c)l'integrazione di considerazioni ambientali, culturali e sociali, quali la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, nello sviluppo del settore turistico;
- d)la partecipazione delle comunita' locali al processo di sviluppo del turismo, in particolare del turismo rurale e di comunita' e dell'ecoturismo;
- e)le strategie di commercializzazione e di promozione, lo sviluppo di capacita' istituzionali e delle risorse umane, la promozione di norme internazionali;
- f)la promozione della cooperazione e dell'associazione tra settore pubblico e settore privato;
- g)l'elaborazione di piani di gestione per lo sviluppo del turismo interno e regionale;
- h)la promozione delle tecnologie dell'informazione applicate al turismo.
Testo vigente dal 25 maggio 2019
