[1]Trasparenza
[2]1. Le parti riaffermano il principio della trasparenza nell'applicazione delle loro misure commerciali e convengono sull'opportunita' di comunicare e spiegare chiaramente le politiche e le normative che incidono sul commercio estero. 2. Le parti convengono che le parti interessate dovrebbero poter essere informate delle regolamentazioni di ciascuna parte che incidono sul commercio internazionale.
Testo vigente dal 25 maggio 2019
