[1]Obiettivi e impegni multilaterali

[2]1. Le parti riaffermano il loro impegno nei confronti delle norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, cosi' come definite nelle pertinenti convenzioni dell'OIL, in particolare nei confronti della liberta' di associazione e del diritto di contrattazione collettiva, dell'abolizione del lavoro forzato, dell'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile e del principio di non discriminazione nel lavoro. Le parti riaffermano altresi' i loro obblighi quali membri dell'OIL e i loro impegni derivanti dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti del 1998. 2. Le parti confermano il loro impegno nei confronti della dichiarazione ministeriale sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso adottata nel 2006 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite, che intende promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca alla piena e produttiva occupazione e a dare a tutti, uomini, donne e giovani, un lavoro dignitoso. 3. Le parti, nel riconoscere il ruolo positivo che le norme fondamentali del lavoro e il lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, sull'innovazione e sulla produttivita', sottolineano il valore di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da un lato e le politiche sociali e dell'occupazione dall'altro. 4. Le parti convengono che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale. 5. Le parti riconoscono i benefici del commercio di prodotti del circuito equo ed etico e l'importanza di agevolare questo tipo di scambi tra loro.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art191 · fonte su Normattiva