[1]DEI DANNI
[2](1) Il risarcimento dei danni alla proprieta' o per lesioni o morte di un membro della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' disciplinato di comune accordo tra le Parti.
[3](2) Il risarcimento dei danni alla proprieta' o per lesioni o morte di un privato cittadino della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in connessione con la propria missione o esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' disciplinato in conformita' alla legislazione nazionale della Parte ospitante.
Testo vigente dal 5 maggio 2022
