Chiunque detiene, alla data di entrata in vigore della presente legge, esplosivi non contrassegnati e' tenuto a farne denuncia entro trenta giorni all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino Comando dei carabinieri. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, ma le stesse amministrazioni devono redigere un elenco dei materiali tenuti in deposito che incorporano esplosivi non contrassegnati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' necessarie perche' gli esplosivi di cui ai commi 1 e 2 siano distrutti o resi definitivamente innocui ovvero contrassegnati entro un termine non superiore a quello previsto dall'articolo IV, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 19 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-20;420~art4 · fonte su Normattiva