1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per "installazione fissa" si intende qualunque isola ufficiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo marino per l'esplorazione o la coltivazione delle risorse o per altri fini economici.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~art5 · fonte su Normattiva