PROTOCOLLO PER LA REPRESSIONE DI ATTI ILLECITI CONTRO LA SICUREZZA DELLE PIATTAFORME FISSE SITUATE SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE Gli Stati Parti del presente Protocollo, ESSENDO PARTI della convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, RICONOSCENDO che le ragioni per le quali la Convenzione e' stata elaborata sono valide anche per le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, TENENDO CONTO delle disposizioni della predetta convenzione, AFFERMANDO che le questioni che non sono regolate dal presente Protocollo continueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1 1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 e quelle degli articoli 10 e 16 della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (in appresso denominata la Convenzione) si applicano anche, mutatis mutandis, ai reati previsti all'articolo 2 del presente Protocollo quando tali reati sono commessi a bordo o contro piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. 2. Nei casi in cui il Protocollo non e' applicabile ai sensi del paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili se l'autore od il presunto autore del reato e' scoperto nel territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato nelle acque interne, o mare territoriale nel quale e' situata la piattaforma fissa. 3. Ai fini del presente Protocollo, per "piattaforma fissa" se intende un'isola artificiale, una installazione o struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini della esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.
Testo vigente dal 9 gennaio 1990
