1. Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

  • a)il cittadino che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3;
  • b)lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 ai danni o a bordo di una nave italiana, o di una installazione fissa che si trova sulla piattaforma continentale dello Stato;
  • c)lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della liberta' personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali;
  • d)lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere qualsiasi atto o ad astenersene;
  • e)lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3, quando si trova sul territorio dello Stato e non e' disposta l'estradizione verso uno Stato che sia parte della convenzione indicata nell'articolo 1 e che abbia stabilito la sua giurisdizione in base ai criteri previsti in questo articolo. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando i fatti indicati nell'articolo 3 sono previsti come piu' grave reato da altre disposizioni di legge.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~art4 · fonte su Normattiva