1. La presente Convenzione si applica quando la nave naviga, o in base al suo itinerario di rotta, deve navigare in acque, attraverso acque o in provenienza da acque site al di la' dei limiti esterni del mare territoriale di un solo Stato, oppure oltre i limiti del suo mare territoriale con gli Stati adiacenti. 2. Se la Convenzione non si applica in conformita' con il paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili quando l'autore o il presunto autore del reato e' scoperto sul territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~convenzione-art4 · fonte su Normattiva