Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 2 (Convenzione 109)
1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave, di proprieta' pubblica o privata, che sia:
- a)a propulsione meccanica;
- b)immatricolata in un territorio per il quale vige la presente convenzione;
- c)adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri;
- d)adibita ad un viaggio per mare. 2. La presente convenzione non si applica:
- a)ad imbarcazioni la cui stazza lorda registrata e' inferiore a 500 tonnellate;
- b)ad imbarcazioni in legno di concezione primitiva, quali sambuchi o giunche;
- c)a navi adibite alla pesca o ad operazioni ad essa collegate;
- d)ad imbarcazioni che navighino nelle acque di un estuario.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
