1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave, di proprieta' pubblica o privata, che sia:

  • a)a propulsione meccanica;
  • b)immatricolata in un territorio per il quale vige la presente convenzione;
  • c)adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri;
  • d)adibita ad un viaggio per mare. 2. La presente convenzione non si applica:
  • a)ad imbarcazioni la cui stazza lorda registrata e' inferiore a 500 tonnellate;
  • b)ad imbarcazioni in legno di concezione primitiva, quali sambuchi o giunche;
  • c)a navi adibite alla pesca o ad operazioni ad essa collegate;
  • d)ad imbarcazioni che navighino nelle acque di un estuario.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art2 · fonte su Normattiva