1. Il capitano di una nave di uno Stato Parte (lo "Stato della bandiera") puo' consegnare alle Autorita' di ogni altro Stato Parte (lo "Stato destinatario") ogni persona nei confronti della quale abbia fondati motivi di ritenere che essa ha commesso uno dei reati di cui all'articolo 3. 2. Lo Stato della bandiera fa in modo che il capitano di una nave sia tenuto se cio' e' in pratica possibile, e possibilmente prima di rientrare nel mare territoriale dello Stato destinatario con a bordo una persona che egli intenda consegnare in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1, a notificare alle autorita' dello Stato destinatario il suo intento di consegnare tale persona e le ragioni che motivano questa decisione. 3. Lo Stato destinatario accettera' la consegna di tale persona, a meno che non abbia ragione di ritenere che la Convenzione non si applica ai fatti che motivano la consegna, ed agira' in conformita' con le disposizioni dell'articolo 7. Ogni rifiuto di accettare la consegna di una persona deve essere accompagnato dall'indicazione delle ragioni che lo motivano. 4. Lo Stato di bandiera fa in modo che il capitano della sua nave sia tenuto a comunicare alle autorita' dello Stato destinatario gli elementi di prova in suo possesso inerenti al presunto reato. 5. Uno Stato destinatario che ha accettato la consegna di una persona in conformita' con le disposizioni del paragrafo 3 puo' a sua volta richiedere allo Stato della bandiera di accettare la consegna di questa persona. Lo Stato della bandiera esamina tale richiesta, e, se ritiene di accedervi, agisce in conformita' con le disposizioni dell'articolo 7. Se lo Stato di bandiera, respinge la richiesta comunica allo Stato destinatario le ragioni che motivano tale decisione.
Testo vigente dal 9 gennaio 1990
