Stato Parte il quale abbia motivo di ritenere che sara' commesso un reato previsto dall'articolo 3, fornisce, in conformita' con la propria legislazione nazionale, il piu' rapidamente possibile, ogni informazione utile in suo possesso agli Stati i quali, a suo parere, sono gli Stati che hanno istituito la loro giurisdizione in conformita' con l'articolo 6.
Testo vigente dal 9 gennaio 1990
