1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati hanno, sia firmato il Protocollo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tuttavia, il presente Protocollo puo' entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. 2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o di adesione a quest'ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~protocollo-art6 · fonte su Normattiva