1. Il presente protocollo e' aperto in Roma il 10 marzo 1988, e presso la sede dell'organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'Organizzazione") del 14 marzo 1988 al 9 marzo 1989, alla firma di ogni Stato che abbia firmato la Convenzione. Esso rimane poi aperto per l'adesione. 2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo con:

  • a)firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione oppure;
  • b)firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione, oppure
  • c)adesione. 3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate attraverso il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale. 4. Solo uno Stato che ha firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o che ha ratificato accettato, approvato la Convenzione o vi ha aderito, puo' divenire Parte al presente Protocollo.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~protocollo-art5 · fonte su Normattiva