1. Gli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2) la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle loro opere. 2. Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art11ter · fonte su Normattiva