1. Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) l'adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2) la rappresentazione pubblica, l'esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte. 2. L'adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche, e' soggetta, senza pregiudizio dell'autorizzazione degli autori di dette produzioni, all'autorizzazione dell'autore dell'opera originale. 3. Le disposizioni dell'articolo 13.1 non sono applicabili.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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