1. La presente Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese d'origine per effetto della scadenza del termine di protezione. 2. Pertanto, se un'opera, per effetto della scadenza del termine di protezione che le era anteriormente applicabile, e' caduta in pubblico dominio nel Paese dove la protezione e' richiesta, l'opera stessa non vi sara' nuovamente protetta. 3. L'applicazione di tale principio ha luogo conformemente alle clausole contenute nelle convenzioni particolari stipulate o stipulande a tale effetto tra Paesi dell'Unione. In mancanza di siffatte stipulazioni, ciascun Paese determina, per quanto lo riguarda, le modalita' relative a tale applicazione. 4. Le disposizioni precedenti si applicano egualmente in caso di nuove accessioni all'Unione e nel caso in cui la protezione sia estesa in applicazione dell'articolo 7 o per abbandono di riserve.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art18 · fonte su Normattiva