1. Ogni controversia tra due o piu' Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, potra' venir deferita, da uno qualunque dei Paesi interessati, alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L'Ufficio internazionale dovra', ad opera del Paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e darne notizia agli altri Paesi dell'Unione. 2. Ogni Paese puo', al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell'alinea 1. Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell'Unione, le disposizioni dell'alinea 1 non sono applicabili. 3. Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformita' alle disposizioni dell'alinea 2 puo', in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art33 · fonte su Normattiva