Fatto salvo l'articolo 64.5), ogni controversia tra due o piu' Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione, che non sara' composta mediante negoziati, potra' venir deferita, da uno qualunque degli Stati interessati, alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme allo Statuto della Corte, a meno che gli Stati interessati non concordino un altro modo per dirimerla. L'Ufficio internazionale sara' informato dallo Stato contraente attore del deferimento della controversia alla Corte e ne dara' notizia agli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art59 · fonte su Normattiva