1. Ogni controversia tra due o piu' Stati parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non viene risolta per via di negoziato, viene sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno degli Stati. Se, durante i sei mesi che seguono la richiesta di arbitrato, le Parti non riescono a mettersi d'accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque delle parti puo' deferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando un'istanza in conformita' allo Statuto della Corte. 2. Ciascuno Stato potra', al momento della firma, ratifica o adesione alla presente Convenzione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati da dette disposizioni nei confronti dello Stato parte che avra' formulato tale riserva. 3. Ogni Stato parte che avra' formulato una riserva in conformita', alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potra' ritirare tale riserva in qualunque momento inviando una notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718~convenzione-art16 · fonte su Normattiva