[1]Marchi: registrazioni effettuate dall'agente o dal rappresentante del titolare senza l'autorizzazione di quest'ultimo

[2]1. Se l'agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei Paesi dell'Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o piu' dei suddetti Paesi, il titolare avra' il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del Paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l'agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato. 2. Il titolare di un marchio avra', con le riserve di cui al precedente alinea 1, il diritto di opporsi all'utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione. 3. Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovra' far valere i diritti previsti nel presente articolo.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art6septies · fonte su Normattiva