[1]in materia di successione
[2]1. Nel caso in cui, nei confronti di beni ereditari che si trovino nello Stato di residenza, qualunque sia la cittadinanza del de cuius, sia interessato un cittadino dello Stato di invio, il capo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione si e' aperta la successione od e' stata stabilita l'amministrazione dell'eredita', puo' rappresentare o assicurare una adeguata rappresentanza di questo cittadino in giudizio o davanti ad altre autorita' dello Stato di residenza allo scopo di chiedere, con l'osservanza delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, la salvaguardia dei diritti e degli interessi di tale cittadino che, a causa della sua assenza o per qualsiasi altra ragione, non possa difendere in tempo utile i suoi diritti ed interessi e l'adozione, nei confronti di questa eredita', delle misure previste nell'articolo 18, paragrafi 2 e 3. 2. I poteri del capo dell'ufficio consolare previsti nel paragrafo 1 del presente articolo cessano nel momento in cui il cittadino dello Stato di invio sia presente o rappresentato.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
