1. Se si apre, nello Stato di residenza, la successione di un cittadino dello Stato di invio, residente nel territorio del primo, le autorita' competenti dello Stato di residenza ne informano l'Ufficio consolare dello Stato di invio. 2. Le autorita' competenti dello Stato di residenza comunicano, al piu' presto possibile, le misure adottate relativamente alla conservazione ed alla amministrazione dei beni che fanno parte della successione di un cittadino dello Stato di invio, e che si trovano nel territorio dello Stato di residenza. 3. Se il de cuius cittadino dello Stato inviante non ha nominato un esecutore testamentario, e la qualita' e quantita' dei beni, come pure la complessita' della situazione patrimoniale, lo richiedano, un funzionario consolare dello Stato di invio, del quale il defunto era cittadino, puo' esercitarne le funzioni, secondo le leggi dello Stato di residenza. Questa disposizione si applica in ogni caso quando tra i beni della successione vi sono beni immobili. 4. Se, una volta terminata la divisione ed adempiute le formalita' della successione, vi sono dei beni mobili o delle somme di denaro ottenute dalla vendita di beni immobili, destinati a un erede o legatario dello Stato di invio che non risiede nello Stato di residenza o che non ha nominato un rappresentante, questi beni o queste somme saranno trasmesse all'Ufficio consolare dello Stato di invio perche' vengano consegnati ai loro aventi diritto. La trasmissione di questi beni e' subordinata:

  • a)al pagamento della quota dei debiti ereditari che e' a carico del beneficiario;
  • b)al pagamento della quota delle imposte di successione dovuta dal beneficiario. Questi pagamenti possono essere sostituiti da una garanzia efficace. Nel caso in cui siano in corso uno o piu' giudizi per l'attribuzione dell'eredita' o di parte dei beni ad essa appartenenti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' rinviata ad epoca successiva alla loro definizione.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art40 · fonte su Normattiva