[1]ad altri funzionari consolari delle funzioni del capo dell'ufficio consolare
[2]Le funzioni del capo dell'ufficio consolare previste nella presente Convenzione possono essere esercitate anche dagli altri funzionari consolari che siano stati a questo fine delegati dal capo dell'ufficio consolare o dalle competenti autorita' dello Stato di invio.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
