1. Se il Capo dell'Ufficio consolare e' impedito per una qualsiasi ragione nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, lo Stato di invio puo' incaricare un funzionario consolare dello stesso Ufficio, di un altro Ufficio, ovvero un membro del personale diplomatico della sua missione diplomatica, delle funzioni di reggente temporaneo dell'Ufficio consolare. Il nome e cognome di questa persona sono preventivamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 2. Il reggente temporaneo dell'Ufficio consolare gode degli stessi diritti, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione per il Capo dell'Ufficio consolare. 3. Qualora un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato di invio venga nominato reggente temporaneo dell'Ufficio consolare, alle condizioni previste al paragrafo 1, egli continua a godere dei privilegi ed immunita' diplomatiche, fino a quando lo Stato di residenza non vi si opponga.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art4 · fonte su Normattiva