dei presunti autori di un'infrazione 1. Nel caso in cui le infrazioni di cui all'Articolo 9 non figurino come casi oggetto di estradizione in un trattato di estradizione stipulato fra gli Stati parte, si riterra' che esse vi figurino. Gli Stati parte si' impegneranno ad inserire tali infrazioni fra i casi di estradizione in tutti i trattati che stipuleranno fra di loro. 2. Qualora ad uno Stato parte che subordini l'estradizione all'esistenza di un trattato pervenga una richiesta di estradizione di uno Stato parte con il quale non abbia stipulato alcun trattato di estradizione, esso avra facolta' di considerare la presente convenzione come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda tali infrazioni. L'estradizione sara' soggetta alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato a cui e pervenuta la richiesta. 3. Gli Stati parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconosceranno le infrazioni come casi oggetto di estradizione in conformita' con le modalita' previste dalla legislazione dello Stato che riceve la domanda. 4. Fra gli Stati parte, ciascuna di queste infrazioni sara' considerata, ai fini dell'estradizione, come commessa sia nel luogo in cui e' stata compiuta che nel territorio degli Stati parte che hanno stabilito la loro competenza, in conformita' con il paragrafo 1 o 2 dell'Articolo 10.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art15 · fonte su Normattiva