Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994
Art. 10 (Allegato)
1. Ogni Stato parte adottera' le misure necessarie a stabilire se sara' competente a giudicare delle infrazioni, di cui all'Articolo 9 nei casi seguenti:
- a)nel caso in cui l'infrazione venga commessa sul territorio di tale Stato, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato;
- b)nel caso in cui il presunto autore dell'infrazione abbia la nazionalita' di tale Stato; 2. Uno Stato parte potra' altresi' stabilire se sara' competente a giudicare di una qualunque di tali infrazioni:
- a)nel caso in cui essa venga commessa da un apolide avente residenza abituale in tale Stato;
- b)nel caso in cui la vittima sia cittadino di tale i Stato; oppure o'
- c)nel caso in cui essa venga commessa allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene. 3. Gli Stati parte che abbiano stabilito la propria competenza per i casi di cui al paragrafo 2 lo notificheranno al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualora essi, in un secondo momento, rinunceranno a tale competenza, lo notificheranno al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Ogni Stato parte adottera' le misure necessarie a i stabilire se Sara competente a giudicare delle infrazioni di cui all'Articolo 9 nel caso in cui il presunto autore dell'infrazione si trovi sul suo territorio e non venga sottoposto ad estradizione, in conformita' con l'Articolo 15, verso uno degli Stati che abbiano stabilito la loro competenza, in base al paragrafo 1 o al paragrafo 2. 5. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata in virtu' della legislazione interna.
Testo vigente dal 14 dicembre 1998
