dell'esito del procedimento Lo Stato parte nel quale il presunto autore di una infrazione e' oggetto di procedimenti ne comunichera' l'esito finale al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che trasmettera' tali informazioni agli altri Stati parte.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art18 · fonte su Normattiva