trattamento 1. Tutti coloro che saranno oggetto di inchiesta o di procedimenti, per via di una delle infrazioni di cui all'Articolo 9, dovranno godere di un trattamento e di un processo equi, nonche' della completa tutela dei loro diritti in ogni fase dell'inchiesta o del procedimento. 2. Il presunto autore dell'infrazione avra' il diritto di:

  • a)comunicare immediatamente con il rappresentante competente piu' vicino allo Stato o agli Stati di cui e' cittadino o che sono altrimenti autorizzati a tutelare i suoi diritti o, nel caso in cui sia apolide, dello Stato che, su richiesta dell'interessato, sia disposto al tutelare i suoi interessi;
  • b)ricevere la visita di un rappresentante di tale Stato o di tali Stati.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art17 · fonte su Normattiva