delle controversie 1. Tutte le controversie fra due o piu' Stati parte circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non siano state composte tramite negoziato, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una delle parti. Nel caso in cui, nei sei mesi successivi alla data di richiesta di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, una delle due potra' sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando una richiesta in conformita' con lo Statuto della Corte. 2. Nel momento.in cui firmeranno la presente Convenzione, la ratificheranno, l'accetteranno, l'approveranno o vi aderiranno, gli Stati parte potranno dichiarare di non considerarsi vincolati dall'insieme o da parte delle disposizioni del paragrafo 1. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dal paragrafo 1 o dalla parte pertinente di tale paragrafo nei confronti degli Stati che avranno espresso tale riserva. 3. Gli Stati parte che avranno espresso una riserva, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2, potranno in qualsiasi momento ritirare tale riserva tramite notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art22 · fonte su Normattiva